Accesso civico

Scheda di dettaglio

Accesso civico (Art. 5 d.lgs. 33/2013)

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI ACCESSO CIVICO

La richiesta di accesso civico:

  • non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente;
  • non deve essere motivata;
  • è gratuita;
  • va indirizzata senza particolari formalità al Responsabile della trasparenza: info@pec.sandonaci.net - recapito telefonico: 0831.631213

Il responsabile della trasparenza si pronuncia sulla richiesta ed in caso di accoglimento della stessa, dispone che entro trenta giorni si proceda alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO PER L'ACCESSO CIVICO

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che per il procedimento di accesso civico è individuato in:

DOTT.SSA MARIA GRAZIA BILOTTA - VICE SEGRETARIO COMUNALE

mariagrazia.bilotta@sandonaci.net
info@pec.sandonaci.net
recapito telefonico: 0831.631215

che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, vi provvede.

  • Data di ultima modifica: 30.12.16

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